“In questi giorni si parla molto di ricapitalizzazione di Acciaierie d’Italia da parte dello Stato per riattivare la produzione dello stabilimento siderurgico Ilva.
Vi è l’illusione che la ricapitalizzazione possa essere un esborso continuo di aiuti da parte dello Stato per evitare che lo stabilimento si fermi sotto il peso dei suoi debiti e dell’insolvenza accertata.
Una ricapitalizzazione in perdita non è possibile ed è vietata dalle norme vigenti.
Il Dipartimento per gli Affari Europei (aiuto alla ricapitalizzazione delle imprese) pone delle condizioni per la ricapitalizzazione operata nell’Ilva da parte dello Stato. Condizioni per l’ingresso dello Stato nel capitale delle società è infatti la remunerazione del capitale investito. Pertanto lo Stato deve essere sufficientemente remunerato per i rischi che assume attraverso l’aiuto alla ricapitalizzazione. Senza remunerazione, la ricapitalizzazione diventa una forma di aiuto di Stato, vietata da una precisa norma del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione europea), ossia l’articolo 107.
Articolo 107
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
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Pertanto la ricapitalizzazione della società che gestisce l’Ilva in situazione di accumulo costante di debiti commerciali è vietata dalle norme vigenti.
Lo scrive Alessandro Marescotti, Presidente PeaceLink.