Si lavora dietro le quinte in vista del taglio del nastro dei Saldi Estivi 2023, in tutta Italia giovedì 6 luglio. Una stagione saldi che si i preannuncia particolarmente interessante per gli acquirenti: i negozi sono infatti pieni di merce che non si è fatto in tempo ad esporre e presentare alla clientela – è il coro unanime dei commercianti- a causa soprattutto del maltempo che ha caratterizzato un po’ tutto giugno. Dunque vendite di fine stagione, ma con un prodotto di stagione non ancora lanciato e promosso.
La Giunta regionale, a seguito della decisione approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ha deliberato il posticipo ( lo scorso anno iniziarono il 2 luglio) dei saldi estivi per il 2023, che inizieranno giovedì 6 luglio e si concluderanno il 15 settembre.
Le vendite promozionali, come stabilito dall’art. 5, del Regolamento regionale n. 10/2016 non sono consentite nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi. Inoltre, l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
Federazione Moda Taranto e Confcommercio Taranto ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:
CAMBI – la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.
Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
PROVA DEI CAMBI – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;
PAGAMENTI – le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;
PRODOTTI IN VENDITA – i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
PREZZI – obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI – sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.
Una novità di quest’anno riguarda le nuove regole dettate dal Codice del Consumo (modificato dalla direttiva Omnibus) che è entrato in vigore dal 1 luglio che coinvolgono in particolare il settore della moda in merito agli annunci di riduzione di prezzo
L’art. 17-bis del Codice del Consumo ha introdotto delle novità riguardo agli obblighi dei commercianti nell’esporre gli annunci di riduzione di prezzo. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal 1° luglio. L’applicazione nella pratica delle novità indicate da tale articolo, ha fatto sorgere diversi dubbi e domande, pertanto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche a seguito delle numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, ha pubblicato sul proprio sito delle FAQ con relative risposte.
In sintesi:
Come si identifica il “prezzo precedente” che deve essere indicato ai sensi della nuova norma?
Il “prezzo precedente” da assumere quale riferimento per l’annuncio di riduzione di prezzo è quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti nel canale di vendita online o nel singolo punto vendita (ad es. prezzo online e prezzo offline per le vendite in negozio) presso cui si effettua l’acquisto.
Come si applicano le nuove regole sull’indicazione del “prezzo precedente”, ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie?
Negli annunci di riduzione di prezzo, praticati in occasione delle vendite straordinarie, il “prezzo precedente”, inteso come il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti, deve essere rappresentato come prezzo di riferimento sul quale calcolare la riduzione percentuale dello sconto o del ribasso. Ad esempio, se l’annuncio della riduzione di prezzo offre uno “sconto del 50 %” e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà presentare ad esempio “100 euro” quale “prezzo precedente” barrato sulla cui base calcolare la riduzione del 50 %, anche qualora l’ultimo prezzo di vendita del bene sia stato superiore.